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CONTRATTO DI RETE - Possono partecipare solo imprese

15-10-2014 13:13:36

Una associazione, in quanto iscritta come soggetto nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), non è un'impresa e quindi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, non può essere parte di un contratto mirante ad essere qualificato quale "rete di imprese".

La questione è stata affrontata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota del 13 agosto 2014, Prot. 0145656, emanata in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio.

Il comma 4-ter, dell’articolo 3, del D.L. n. 5 del 2009 stabilisce che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

Elemento essenziale del “contratto di rete” è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o pi&un comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Nel successivo comma 4-quater, del medesimo articolo 3, del D.L. n. 5/2009 si stabilisce che "Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante ...".

Da quanto sopra è facile dedurre che possono partecipare ad un contratto di rete solo "imprese", iscritte o potenzialmente iscrivibili nel Registro delle imprese.

Non può pertanto partecipare a tale contratto una associazione, la quale, pur esercitando una attività di natura commerciale e/o agricola, che si colloca in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc., trova collocazione solo ed esclusivamente nel REA e non nel Registro imprese.

Se redatto, un simile “contratto di rete” non può essere iscritto nel Registro delle imprese.

Fonte: www.tuttocamere.it

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