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Nuova Marcora: Nascita, sviluppo e consolidamento delle società cooperative.

20-04-2021 19:51:50
Introduzione

Con il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 31 marzo 2021 sono stati disposti i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di finanziamento agevolato a sostegno della nascita, dello sviluppo e del consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione.
Al fine di incentivare la crescita economica e l’aumento dei livelli occupazionali nel paese, congiuntamente all’esigenza di rafforzare il sostegno alle società cooperative, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, sostituisce ed amplia la precedente disciplina stabilita dal decreto del 4 dicembre 2014 dello stesso Ministero. Questo intervento si affianca a quello disciplinato dalla legge n. 49 del 27 febbraio 1985, più comunemente conosciuta come “Legge Marcora”, stabilendo la concessione di un finanziamento agevolato a favore delle società cooperative nelle quali le società finanziarie, partecipate dal Mise, assumano, o abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della già menzionata Legge Marcora. Infatti, al fine di garantire un’adeguata copertura finanziaria al “piano d’impresa” delle società cooperative, la gestione dell’iter per la concessione del finanziamento agevolato, resta in capo alle società finanziarie a cui è assegnata l’attuazione degli interventi così come disposto dalla legge n. 49/1985.

Soggetti beneficiari ed iniziative ammissibili.

Il nuovo intervento agevolativo è rivolto alle società cooperative di piccole e medie dimensioni nelle quali la società finanziaria, erogatrice del finanziamento agevolato, acquisisca o abbia già acquisito una partecipazione temporanea di minoranza. Queste agevolazioni sono dirette, su tutto il territorio nazionale ed in tutti i settori produttivi, sia alla realizzazione di programmi di investimento non ancora iniziati, che a finanziare le esigenze di liquidità aziendale per progetti già avviati o capitale circolante.

Agevolazione concedibile

I programmi di investimento devono essere terminati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Invece, quest’ultimo non può avere una durata inferiore a 3 anni e superiore a 10, comprensivi 3 anni di preammortamento. Inoltre, il finanziamento è concesso ad un tasso di interesse pari allo zero, con un importo massimo che non può eccedere a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e comunque per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro.

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