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Credito d'imposta per le PMI che si quotano in borsa

22-06-2018 11:45:50
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che sostiene le PMI che intendono quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Il credito d'imposta coprirà il 50% delle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2018, fino ad un massimo di € 500.000,00.


 Sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
 
a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di
gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di
riferimento;
b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso
investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e
presentazioni alla comunità finanziaria.

Sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. 

Sono escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria 


E' possibile presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui si è ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.
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